La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria

Premessa

Al fine di attenuare gli impatti negativi dovuti alla pandemia, Il Governo con L’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020)  aveva consentito alle aziende  di non effettuare fino al 100% dell’#ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi compreso l’avviamento con l’evidente obiettivo di arginare l’incremento dei costi e dunque delle perdite.

Vedasi  precedente articolo: Sospensione ammortamenti Circolare ASSONIME

Premessa
Al fine di attenuare gli impatti negativi dovuti alla pandemia, Il Governo con L’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) aveva consentito alle aziende di non effettuare fino al 100% dell’#ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi compreso l’avviamento con l’evidente obiettivo di arginare l’incremento dei costi e dunque delle perdite.
Vedasi precedente articolo: Sospensione ammortamenti Circolare ASSONIME

Risvolti fiscali
In dottrina si era avviato il dibattito in merito alla facoltà o obbligatorietà della deduzione fiscale.
Secondo Assonime, in base alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, l’Amministrazione finanziaria sembrava aver aderito alla seconda tesi, ritenendo, quindi, che l’ammortamento sospeso nel 2020 dovesse essere comunque effettuato ai fini fiscali.

Con la Risposta n. 607/2021, ha fornito l’auspicato chiarimento sul tema.

In tale risposta, l’AdE riconoscendo il carattere eccezionale e la funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, afferma che la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» va intesa nel senso di una facoltà dei contribuenti di dedurre o meno le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.

 

Risvolti fiscali

In dottrina si era avviato il dibattito in merito alla facoltà o obbligatorietà della deduzione fiscale.

Secondo Assonime, in base alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021,  l’Amministrazione finanziaria sembrava aver aderito alla seconda tesi, ritenendo, quindi, che l’ammortamento sospeso nel 2020 dovesse essere comunque effettuato ai fini fiscali.

 

Con la Risposta n. 607/2021, ha fornito l’auspicato chiarimento sul tema.

 

In tale risposta, l’AdE riconoscendo il  carattere  eccezionale  e  la  funzione agevolativa  delle  disposizioni  in  commento  considerate  nel  loro  complesso,  afferma che   la  locuzione  «la  deduzione  della  quota  di  ammortamento  di  cui  al  comma 7-ter  è  ammessa»  va intesa nel  senso  di  una facoltà   dei  contribuenti  di  dedurre o meno  le  quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.