Obbligatorio imputare i costi indiretti nelle rimanenze

Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., le rimanenze sono iscritte “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1)” e “i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

Il comma 1, recita:  “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.

 

 

A tale disposizione si aggiunge il principio generale di cui all’art. 2423 comma 2 c.c., secondo il quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR stabilisce che “si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. … Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.

Infine l’ OIC 13, recita:

  • Punto 20: “ Ai  sensi  dell’art.  2426,  comma  1,  numero  1  del  codice  civile,  il  costo  d’acquisto  comprende  anche i  costi  accessori  (quali,  ad  esempio,  i  costi  di  trasporto,  dogana,  altri  tributi  direttamente imputabili  a  quel  materiale.”
  • Punto 23: “Il costo  di  produzione  comprende  i  costi  diretti  ed  i  costi  indiretti  (cd.  costi  generali  di produzione)  sostenuti  nel  corso  della  produzione  e  necessari  per  portare  le  rimanenze  di magazzino  nelle  condizioni  e  nel  luogo  attuali  per  la  quota  ragionevolmente  imputabile  al prodotto  relativa  al  periodo  di  fabbricazione  e  fino  al  momento  dal  quale  il  bene  può  essere utilizzato”.

Sulla base delle suddette norme tutte concordanti, in una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che ’imprenditore ha il dovere (e non solo la facoltà) di considerare anche quegli oneri di indiretta imputazione che abbiano incrementato la loro utilità o funzionalità originaria rispetto ai valori iniziali.

Sul piano operativo concreto, ne deriva che per:

  1. merci e materie prime, già in fase di acquisizione tali oneri accessori per quanto possibile, fossero rilevati salvo integrazione con le scritture di assestamento previo supporto della contabilità analitica;
  2. per i beni e servizi prodotti, la valutazione avviene nel corso delle scritture di assestamento con il supporto  della contabilità analitica in cui viene utilizzata la metodologia del Product Costing.