Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., le rimanenze sono iscritte “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1)” e “i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.
Il comma 1, recita: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.
A tale disposizione si aggiunge il principio generale di cui all’art. 2423 comma 2 c.c., secondo il quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Sotto il profilo fiscale, l’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR stabilisce che “si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. … Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.
Infine l’ OIC 13, recita:
- Punto 20: “ Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 1 del codice civile, il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale.”
- Punto 23: “Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.
Sulla base delle suddette norme tutte concordanti, in una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che ’imprenditore ha il dovere (e non solo la facoltà) di considerare anche quegli oneri di indiretta imputazione che abbiano incrementato la loro utilità o funzionalità originaria rispetto ai valori iniziali.
Sul piano operativo concreto, ne deriva che per:
- merci e materie prime, già in fase di acquisizione tali oneri accessori per quanto possibile, fossero rilevati salvo integrazione con le scritture di assestamento previo supporto della contabilità analitica;
- per i beni e servizi prodotti, la valutazione avviene nel corso delle scritture di assestamento con il supporto della contabilità analitica in cui viene utilizzata la metodologia del Product Costing.