Nuova procedura per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Pagamento bollo fatture elettroniche

 

Premessa

Dal 01/01/2021 è operativa la nuova procedura per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Dalla stessa data, com’è noto,  decorrono le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica che permettono all’amministrazione finanziaria di introdurre il nuovo servizio per il versamento dell’imposta di bollo sulle medesime.

In particolare, i nuovi codici natura consentono di identificare con un maggior grado di dettaglio l’operazione documentata dalla fattura elettronica nonché il titolo che giustifica il mancato  assoggettamento a IVA posto il  vigente principio di alternatività fra imposta di bollo e IVA.

Pertanto, tali informazioni consentono alla AdE di adottare procedure automatiche di individuazione della fattispecie soggetto al tributo.

 

Normativa  sul bollo in fattura

Il DPR 642/72 che disciplina all’imposta di bollo non prevede una specifica disciplina per le fatture elettroniche che vanno quindi soggette alle regole applicabili in generale per le fatture cartacee.

A norma dell’art. 6  della tabella qui allegata al detto DPR,  in linea di principio sono senti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti cessione di beni o prestazioni di servizi soggetti a IVA.  Ove, Invece la fattura riguarda i corrispettivi non assoggettati ad IVA, l’ imposta di bollo si applica nella misura di € 2  se il documento supera la somma di € 77,47.

 

Eccezioni
  • Reverse Charge

Sono esenti dall’ imposta di bollo in applicazione del criterio di alternatività le fatture messe in applicazione del regime del reverse charge  in quanto riferite ad operazioni soggette all’imposta anche se con il particolare meccanismo dell’inversione contabile.

  • Esenzioni specifiche

La già citata tabella B allegata al DPR 642/72 individua un’ampia serie di esenzioni assolute da imposta di bollo che possono incidere anche sulla tassazione delle fatture.

Ad esempio, l’articolo 15 dispone l’esenzione da bollo delle fatture, fatture proforma e copia di fattura che devono allegarsi per ottenere il benestare una esportazione o importazione di merci inoltre ci sono altre norme che  identificano alcune specifiche casistiche  non soggette al bollo, pur in presenza di assoggettamento ad IVA.

Ad esempio, sono in esenti da imposte di bollo:

  • le fatture per cessione all’esportazione dirette o triangolari
  • le fatture relative ad operazioni intracomunitarie
  • le fatture scambiate tra organi della pubblica amministrazione.