Nota di credito con codice diverso TD04

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica – rettifiche

Trattasi di una casistica particolare che riguarda di variazione dell’imponibile e/o dell’imposta di cui all’art. 26, c.2 del DPR 633/72

Il 30 aprile scorso, in risposta all’interpello n 308, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento al disposto del detto art 26, c.2 il quale stabilisce che:

  • il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazionel’imposta corrispondente alla variazione, qualora l’operazione, documentata da fattura, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile, “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”;
  • tale facoltà non può “essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile” se gli eventi sopra indicati si verificano “in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” (comma 3).

I tali casi,  qualora il cedente o prestatore eserciti il diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione, il cessionario o committente, che abbia già annotato l’operazione nel registro IVA, deve “registrare tale variazione  nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

La detta variazione  può essere operata anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta.

La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria concerne un soggetto italiano che avendo acquistato una licenza d’uso per un software da un fornitore stabilito nel Regno Unito ed avendo riscontrato problemi, ne chiedeva e otteneva l’annullamento della licenza, con la restituzione della somma precedentemente pagata, senza, tuttavia, ricevere l’attesa nota di credito.

L’Amministrazione sottolinea che nel caso di specie gli elementi forniti conducono a ritenere che si sia in presenza di una risoluzione contrattuale per sopravvenuto accordo fra le parti e che, quindi, la nota di variazione possa essere emessa entro un anno dall’operazione, rientrando nella previsione del già citato art. 26, c.2.

Va ricordato, inoltre che in precedenti documenti di prassi, l’AdE ricorda che la cessione da parte di soggetti non residenti di licenze d’uso di software personalizzati o standard per via telematica nei confronti di operatori nazionali, può essere annoverata fra le prestazioni di servizi “generiche” territorialmente rilevanti in Italia.

Ne consegue  che i relativi obblighi siano adempiuti dai cessionari o committenti nazionali quando si è  in presenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue

In tali situazioni, il committente nazionale  ha sempre la possibilità – non l’obbligo – di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta (con conseguente detrazione della medesima); a tal fine, non rileva la circostanza che il cedente o prestatore sia un soggetto passivo Ue o extra Ue, quanto piuttosto la sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26 del DPR 633/72..

Ciò premesso, il committente nazionale, qualora intenda emettere il suddetto documento rettificativo in formato elettronico via SdI, potrà generare un file XML con codice TD17, indicando imponibile e imposta con segno negativo ed effettuando le conseguenti annotazioni nei registri IVA.

Sulla base di quanto precisato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”,  il cessionario/committente può utilizzare “la medesima tipologia di documento” trasmessa al Sistema di Interscambio “per integrare la prima fattura ricevuta” (TD17 nel caso di specie), “indicando gli importi con segno negativo”; non si dovrà, quindi, utilizzare in questo caso il codice <TipoDocumento> TD04, proprio delle note di credito.

Com’è ormai noto, tale scelta consente di non dovere adempiere alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) na a partire dal 01/01/2022 la trasmissione allo SDI sarà obbligatoria e non più facoltativa anche per le fatture e note di variazione transfrontaliere.