A seconda del luogo di stabilimento, si alterna tra e-fattura e comunicazione transfrontaliera.
Con la risposta a interpello n. 104 del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono esclusi dall’obbligo di presentare l’esterometro i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia anche quando provvedono all’estrazione di beni dal deposito IVA (art. 50 comma 6 del DL 331/93).
Se l’estrazione è effettuata da una società non residente e non stabilita in Italia, per il mezzo del proprio rappresentante fiscale, nemmeno è dovuta l’emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio. Il rappresentante fiscale potrà emettere, per l’operazione descritta, un’autofattura in modalità analogica (o una fattura elettronica che non transita per il Sistema di Interscambio).
La risposta a interpello n. 104 offre lo spunto per prendere in considerazione le diverse situazioni che caratterizzano l’immissione e l’estrazione di beni dal deposito IVA, al fine di valutare i vigenti obblighi documentali e comunicativi.
Dalle indicazioni che emergono dalla risposta n. 104/2019, si dovrebbe concludere che gli adempimenti mutano a seconda del soggetto che effettua l’estrazione dal deposito IVA.
Se colui che è estrae è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, sarà richiesta l’emissione di autofattura elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 e dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Sul punto si era espressa la stessa Agenzia, in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC, specificando che il documento prodotto al momento dell’estrazione dei beni dal deposito è trasmesso al Sistema di Interscambio come tipo documento “TD1”, riportando i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente.
Nella diversa situazione in cui il soggetto passivo che estrae i beni dal deposito IVA non sia né residente né stabilito in Italia, la risposta a interpello n. 104/2019 ha reso noto che la fattura elettronica non è dovuta, né è richiesto l’esterometro proprio perché, a norma dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione è dovuta esclusivamentedai soggetti “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.
Questa soluzione è in linea con la precedente risposta a interpello n. 67 del 26 febbraio 2019, nella quale veniva esclusa la presentazione dell’esterometro per le operazioni di acquisto che il rappresentante fiscale di una società non residente e non stabilita effettua presso fornitori stabiliti in Italia.
Ai fini degli obblighi documentali/comunicativi che gravano sul soggetto passivo che estrae i beni dal deposito IVA, paiono dunque irrilevanti le modalità di calcolo della base imponibile IVA nonché l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta per i beni in deposito ex art. 50 comma 6 del DL 331/93.
Irrilevante il soggetto tenuto a versare l’imposta
Per quanto concerne, invece, l’immissione dei beni nel deposito IVA, gli obblighi sono diversificati a seconda della provenienza dei beni che saranno introdotti in deposito: se i beni sono di provenienza extra Ue e immessi in libera pratica nell’Unione, l’operazione è documentata mediante bolletta doganale, senza che siano richieste ulteriori formalità; se i beni sono di provenienza intracomunitaria, sembrerebbe dovuta l’esposizione dei dati nell’esterometro essendo il cedente un soggetto non residente né stabilito in Italia.
Se i beni immessi nel deposito IVA sono di provenienza nazionale e se il fornitore è un soggetto residente o stabilito in Italia, la cessione in regime di non imponibilità ex art. 50-bis comma 4 lett. c) del DL 331/93 dovrebbe considerarsi soggetta all’emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, con conseguente esclusione dall’obbligo di esporre i relativi dati nell’esterometro.