Riconosciuto il plafond IVA nei trasferimenti di beni per autoconsumo aziendale

Plafond per autoconsumo

Con la risposta all’interpello n. 904-1662/2020  , non imponibili ai sensi dell’Art. 41comma 2 lett. c) del DL 331/93.

Si tratta dei casi in cui trasferisce dei beni in un Paese di consumo comunitario, prima della vendita, per garantire rapidi tempi di consegna.

Il caso specifico  sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate è stato il seguente. Una società, esercente attività di commercio al dettaglio di scarpe e abbigliamento sportivo, effettua le vendite anche nei confronti di consumatori finali Ue avvalendosi di una piattaforma e-commerce, che eroga anche servizi di natura logistica. Per garantire una maggiore efficienza e velocità nei tempi di consegna, le merci sono trasferite, in conto deposito, presso i magazzini esteri gestiti dalla piattaforma. I trasferimenti dei beni dall’Italia verso i depositi all’estero, sono stati correttamente documentati mediante emissione di fatture non imponibili, intestate alle partite IVA estere aperte dalla società. Ciò premesso la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se gli importi indicati nelle fatture emesse per documentare il trasferimento dei beni “a sé stessi” concorrano alla determinazione dello status di esportatore abituale ed alla costituzione del plafond ex art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 del DPR 633/72.

La Direzione regionale per la Lombardia, ha confermando la rilevanza dei predetti importi sia ai fini del conseguimento della qualifica di esportatore abituale, sia per la maturazione del plafond.

Ciò premesso, nel caso di cessioni intra assimilate, si deve prestare particolare attenzione alla corretta determinazione dei valori indicati in fattura: in assenza di corrispettivo in vendita, assume rilevanza il prezzo di acquisto o di costo dei beni (art. 43 comma 4 del DL 331/93). Infatti, se l’operatore adotta la soluzione (più semplice) di applicare in fattura gli ordinari prezzi di vendita, si potrebbe verificare un indebito utilizzo del plafond, oltre i limiti consentiti, che comporta pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori. È pertanto opportuno predisporre e conservare la documentazione idonea a comprovare la corretta valorizzazione degli importi fatturati