Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14, pubblicata ieri, indicazioni sulla data dell’e-fattura e sull’annotazione nel registro IVA vendite.
In sintesi, l’Agenzia stabilisce quanto segue.
I nuovi termini che consentiranno, dal prossimo 1° luglio, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell’operazione non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72. Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.
Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
Per le fatture immediate, il già citato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione, sempreché sia diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica e quindi di emissione. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Occorre, tuttavia, rimarcare come tali conclusioni non si applichino alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.
A titolo esemplificativo, immaginando che il 28 settembre 2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 10 giorni (ad es. l’8 ottobre 2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28 settembre 2019).
Il DL 119/2018 ha apportato modifiche anche all’art. 23 del DPR 633/72, il quale attualmente prevede che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto la circolare n. 14/2019 precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta.
Deve essere anche sottolineato come l’art. 12 del DL 119/2018 non abbia apportato modifiche al comma 2 del citato art. 23, il quale continua a disporre che “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione”. Sul punto la circolare chiarisce tuttavia che, attesa la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’imposta e, conseguentemente, con l’esigibilità dell’imposta.
Vale la pena ricordare, infine, che per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione dell’operazione e quindi di esigibilità dell’IVA coincide con la data pagamento. Lo stesso vale anche per la vendita di beni quando dovesse esserci un pagamento anticipato rispetto alla consegna del bene.
Sul piano operativo, in SAP, si aprono le seguenti problematiche:
Fattura elettronica. Nel tag dei dati generali 2.1.1.3 <Data> deve essere riportata la data di consegna dei beni o quella del pagamento per le prestazioni di servizi. Quest’ultima a mio parere potrebbe coincidere con la data scadenza del pagamento. Se rateale con la prima scadenza.
Registrazione fatture in contabilità. Deve riportare la data di effettuazione dell’operazione nell’apposito campo “Data dich. IVA” che consente le corrette estrazioni per competenza delle fatture per le liquidazioni mensili.
In merito ai paragrafi 4 e 5, bisogna rivedere la gestione dei registri IVA vendite e conseguentemente di tutto il processo a monte attualmente basato, nella generalità dei casi, sulla data registrazione.