Il principio generale è quello per cui nel caso di soggetto passivo che esercita congiuntamente attività diverse, debba essere applicato quello dell’unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Unitarietà significa che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate: lo stesso deve tenere una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d’affari, così come unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.
La norma prevede deroghe con possibilità o obbligo di separazione delle attività.
- La separazione attività obbligatoria quando vi sia:
- contemporaneo esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo. In tal caso occorre separare le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività professionale da quelle relative all’attività imprenditoriale, restando separati anche i rispettivi volumi d’affari;
- contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un’altra attività, per la quale il criterio di determinazione dell’Iva presenta modalità del tutto specifiche e particolari, tali da non poter essere trattate in modo unitario. È il caso di:
- vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi;
- esercizio di attività di agricoltura e pesca;
- attività di spettacoli, intrattenimento e giochi
- La separazione attività facoltativa, regolata dal comma 3del citato articolo 36, è invece concessa nel caso di esercizio di più attività, che devono essere “effettivamente” distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa (risoluzione 184/E/2008), e quindi devono essere individuate con distinti codici attività Ateco.
L’interesse, quando facoltativo, a separare la contabilità sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano attività con limiti alla detrazione, come nel caso di attività esenti Iva, esercitate accanto ad altre attività normalmente imponibili, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro-rata di detrazione.
Ipotizzando infatti una società che abbia i seguenti valori e una aliquota IVA acquisti sempre del 22%:
- volume d’affari dell’attività imponibile pari a € 1.000.000,
- volume d’affari dell’attività esente pari anch’essa a € 500.000,
- Iva acquisti riferibile all’attività imponibile pari a € 220.000
- Iva acquisti riferibile all’attività non imponibile pari a € 110.000
Nel caso in cui non abbia esercitato l’opzione per dovrà calcolare il pro rata che nello specifico è pari al 66%. Così calcolato:
1.000.000 (Totale operazioni imponibili) / 1.500.000 (fatturato totale: operazioni imponibili+esenti) x 100 = 66% Quindi l’iva effettivamente detraibile è pari a: 330.000 (somma dell’iva pagata nelle due attività) x 66% (pro rata calcolato come sopra) = 2017.800
Separando le attività l’Iva detraibile ammonterebbe a;
Attività imponibile: € 000 (totale iva acquisti)
Attività esente: 0
Quindi con un risparmio di € 2.200, per contro c’è da gestire una doppia contabilità ai fini IVA.
Oltre la separazione facoltativa della contabilità IVAS, è prevista un’agevolazione per alcuni settori immobiliari identificati da questi codici ATECO:
- 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali,
- 68.10.00 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri,
- 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).
Secondo la disciplina generale, infatti, sarebbe ammessa la separazione esclusivamente nel caso di esercizio di attività appartenenti a codici diversi. In questo caso la norma consente la possibilità di optare per la separazione delle attività, in base alla tipologia delle immobili oggetto della locazione/cessione, pur ricomprese nell’ambito dello stesso codice Ateco 2007
Le conseguenze contabili derivanti dall’adozione della contabilità separata ai fini Iva sono:
- numerazione separata delle fatture e tenuta di registri Iva separati che in ambito SAP si traducono:
- predisposizione di distinti sezionali del registro IVA
- adozione di specifici Tipi Documento e conseguenti range di numerazione distinti per le due contabilità al fine di indirizzare le registrazioni delle fatture verso i corretti sezionali e assicurarne la sequenza di data e numero fattura;
- realizzazione di apposite Validazioni garantiscano quanto sopra da eventuali errori degli utenti.
- Liquidazioni Iva periodiche. Se la separazioneè adottata:
- per obbligo, il contribuente può scegliere di liquidare trimestralmente l’Iva per un’attività e mensilmente per l’altra, facendo riferimento al volume d’affari specifico di ciascuna attività e conseguentemente anche per la PE bisognerà presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali).
- Se, invece, per scelta facoltativa, è necessario far riferimento al volume d’affari complessivodi tutte le attività esercitate e le liquidazioni saranno mensili o trimestrali per tutte le attività esercitate.
- Unicità del versamento Iva mensile/trimestrale, con possibilità di compensazione delle posizioni di debito/credito;
- UnicitàLI.PE. Le istruzioni AdE dicono che “I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo”
- Presentazione di un’unica dichiarazione Iva composta da un modulo per ogni attività esercitata, ma un unico quadro VH dedicato alle liquidazioni periodiche.
Fanno eccezione gli autotrasportatori di cose per conto terzi che devono compensare l’imposta. Questi in coincidenza con la LI.PE. relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre) devono presentare la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate.
Per quanto riguarda i rapporti tra le attività separate, premesso che ai fini della detrazione Iva, i beni e i servizi acquistati vanno imputati all’attività cui si riferiscono, in caso di acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente, la relativa detrazione Iva è ammessa nei limiti della parte imputabile alla medesima attività; imputazione da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi, concreti e analitici e, solo in via residuale, in base al volume d’affari maturato da ciascuna attività.
Con riferimento all’eventuale passaggio di beni da un’attività all’altra, si evidenzia che vi è obbligo, con l’eccezione di attività soggetta a ventilazione, di fatturazione in base al valore normale dei beni, e di registrazione.
Assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’attività separata, ma solo nel caso di servizio effettuato a favore di un’attività con detrazione Iva ridotta o forfetizzata, con conseguente assoggettamento a Iva, in base al loro valore normale, nel momento della loro ultimazione.
Tali passaggi interni non concorrono in ogni caso alla formazione del volume d’affari.
La separazione facoltativa delle attività opera dal 1° gennaio dell’anno in corso in cui si esercita l’opzione (tranne inizio in corso d’anno), si esercita con comportamento concludente e vincola per 3 anni con rinnovo automatico per ciascun anno successivo, salvo revoca.
È in ogni caso necessario comunicare l’opzione nella prima dichiarazione Iva utile, nell’ambito del quadro VO.