I depositi IVA – parte I

Definizione

Il deposito Iva è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce (sia beni nazionali che comunitari) è introdotta, sosta, esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista Iva.

Dal punto di vista fiscale, i depositi Iva, come anticipato in premessa, consentono che, per determinate operazioni, l’Iva, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

La disciplina dei depositi Iva si pone l’obiettivo di agevolare i rapporti commerciali in ambito comunitario.

Si tratta di quelle operazioni che non rientrano tra le triangolazioni comunitarie perché, ad esempio, intervengono una pluralità di soggetti passivi identificati in diversi stati membri o perché vengono effettuate più operazioni interne nel territorio nazionale, in cui partecipa più di un soggetto identificato nello stesso Paese.

La principale funzione dei depositi Iva è sostanzialmente quella di congelare l’applicazione dell’imposta per tutte le operazioni aventi ad oggetto i beni ivi introdotti, per tutto il periodo in cui gli stessi rimangono  all’interno del deposito.  Fino a tale ,momento, l’imposta rimane sospesa  a condizione che i beni, pur subendo trasferimenti e prestazioni di servizi continuino a rimanere custoditi all’interno del deposito.

L’agevolazione compete a condizione che  i beni siano materialmente introdotti nel deposito, ovvero in altri spazi ben delimitati,  autorizzati dall’autoità competente.

i beni possono essere individuabili senza possibilità di essere confusi, anche in assenza di recinzioni fisiche e cancellate.

Da questo ne deriva che il deposito Iva:

  • E’ un luogo fisico e non soltanto un regime normativo;
  • Consente unicamente l’introduzione di beni nazionali e comunitari. I beni extracomunitari possono essere introdotti nel deposito Iva solo dopo essere stati immessi in libera pratica nella Comunità (previo pagamento dei dazi doganali);
  • Consente l’introduzione di beni non destinati alla vendita al minuto nel deposito.

La normativa nazionale che disciplina, da un punto di vista dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il deposito Iva è contenuta nell’art. 50-bis del D.L. n. 331/93.

I beni che possono essere introdotti in un deposito Iva

L’art. 50-bis, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, prevede che possono essere introdotti e custoditi nei depositi Iva:

  • Beni comunitari sia provenienti da altri Stati membri sia importati da Paesi Extra-Ue immessi in libera pratica presso una dogana italiana;
  • Tutte le tipologie di beni nazionali senza alcuna limitazione soggettiva ed oggettiva.

 Con la Circolare 12/E/2005, l’Agenzia delle Entrate dispone  che per poter essere introdotti nei depositi IVA,  i beni provenienti da territori extracomunitari siano immessi in libera pratica, vale a dire che devono aver  perso lo status di “merce non comunitaria” e acquisito quello di “merce comunitaria”, così da poter liberamente circolare sul territorio degli Stati membri.

Ciò avviene con:

  • Il pagamento dei dazi dovuti all’importazione;
  • Pagamento, ove previsti;
  • l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci (quali controlli sanitari, di conformità, ecc.);
  • prestazione di idonea garanzia commisurata all’IVA sospesa, con l’eccezione di alcune categorie di cui all’art. 9o del TULD in ragione della loro notoria solvibilità e titolari di certificazione attestante il possesso dello status di Operatore Economico Autorizzato.

Beni esclusi dalla disciplina dei depositi Iva

Sono esclusi dalla specifica disciplina dei depositi Iva i seguenti beni:

  • destinati alla vendita al minuto durante la giacenza in detti locali;
  • esistenti in Italia in regime di ammissione temporanea;
  • introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ricevere una destinazione doganale;
  • importati a scarico di un regime di perfezionamento attivo con la modalità dell’esportazione anticipata (perché non si tratta di beni immessi in libera pratica).

Un limite di carattere generale all’utilizzo del deposito Iva è costituito dal fatto che

L’estrazione dei beni è consentita esclusivamente ai soggetti di imposta e non anche ai privati consumatori, per cui i beni, durante la loro giacenza nel deposito, non possono formare oggetto di vendita al dettaglio.

Quindi, è preclusa agli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di vendita al minuto la possibilità di fruire del beneficio del deposito Iva.

I soggetti che svolgono attività promiscua di vendita di merci al minuto ed all’ingrosso, sono tenuti alla separazione delle due attività, possono utilizzare il deposito Iva limitatamente alle merci afferenti il commercio all’ingrosso purché, naturalmente, rispettino il prescritto obbligo della separazione contabile.

Adempimenti contabili dei depositari

Anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito è obbligatoria l’istituzione da parte del gestore del deposito di un registro delle movimentazioni dei beni custoditi dal quale risulti:

  • numero e specie dei colli;
  • natura, qualità e quantità dei beni;
  • il corrispettivo o, in mancanza, valore normale dei medesimi;
  • la provenienza e destinazione dei beni introdotti o usciti dal deposito;
  • soggetto per conto del quale la movimentazione in entrata o in uscita viene effettuata.

I beni devono essere scortati da:

  • documento doganale di importazione per le operazioni di immissione in libera pratica;
  • dichiarazione doganale di esportazione nel caso di estrazione per trasporto o spedizione fuori dalla Ue .

 L’introduzione o l’estrazione dei beni dal deposito deve avvenire sulla scorta di un documento amministrativo (fattura), commerciale (Daa o Das) o di trasporto (Ddt) da cui risultino tutti gli elementi da riportare nel registro delle movimentazioni.

Il vantaggio legato all’utilizzo del deposito iva

Come indicato il vantaggio principale legato all’utilizzo del deposito Iva per l’introduzione di beni in Italia è IL differirE il momento in cui scatta il presupposto impositivo Iva.

Finanziariamente, infatti, si assiste ad un differimento del momento in cui l’Iva deve essere assolta. Questo significa che l’impresa ha la possibilità concreta di ridurre il rischio legato al ricorso al mercato del credito per finanziarsi, potendo contare su risorse finanziarie proprie per più tempo.

Tali risorse, infatti, serviranno al versamento dell’Iva soltanto quando il bene fuoriesce dal deposito Iva per essere venduto.

Operazioni senza pagamento dell’iva

Il comma 4, dell’articolo 50-bis del D.L. n. 331/93 stabilisce che sono effettuate senza pagamento dell’Iva le seguenti operazioni eseguite:

  • Mediante l’introduzione dei beninel deposito Iva;
  • Durante lagiacenza dei beni nel deposito Iva;
  • Mediante l’estrazione dei benio il trasferimento dei beni tra depositi Iva.