I depositi IVA – parte II

L’INTRODUZIONE DI BENI IN UN DEPOSITO IVA

Introduzione

Ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettere a), b), c), e d) del D.L. n. 331/93 si possono effettuare senza pagamento dell’Iva,  una serie di operazioni inerenti ai beni immessi nei depositi Iva.

Tali  operazioni possono essere distinte in due macro gruppi:

  1. operazioni di introduzione fisica dei beni nei depositi;
  2. operazioni su beni che già si trovano nei depositi

Del primo gruppo fanno parte le seguenti operazioni:

Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva:

·       acquisti a titolo oneroso di beni eseguiti da un soggetto passivo italiano di beni provenienti da altro Paese comunitario;

·       introduzione di beni in Italia da parte di un soggetto passivo comunitario con obbligo di nomina di un rappresentante fiscale.

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva
Cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva

Del secondo gruppo, ne fanno parte le seguenti:

Le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva
Le prestazioni di servizi comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative ai beni custoditi in un deposito iva anche se

materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi appositamente dichiarati

Le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva:

 

Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito Iva

Come già detto sopra di questa fattispecie fanno parte

  • acquisti a titolo oneroso di beni eseguiti da un soggetto passivo italiano di beni provenienti da altro Paese comunitario.
  • introduzione di beni in Italia da parte di un soggetto passivo comunitario con obbligo di nomina di un rappresentante fiscale.

In entrambi i casi il committente deve:

  1. integrare la fattura di acquisto senza applicare l’imposta.

fino al 31/12/2021 nella fattura analogica sarà riportata  la dicitura: “acquisto intracomunitario effettuato senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 50-bis, co. 4, lettera a) del DL 331/93”.

Dal 01/01/2022 sarà emessa fattura elettronico con tipo documento TD18  e codice natura N3.6

  1. registrare la fattura integrata sia nel registro IVA acquisti che in quello vendite
  2. compilare il modello Intra 2-bis

L’introduzione dei beni da parte di un operatore comunitarioche non abbia una stabile organizzazionein Italia, comporta la nomina di un rappresentante Iva in Italia che assolva le sopracitate formalità.

Tuttavia, in presenza di operazioni che non espongono IVA (non imponibili, esenti o comunque senza obbligo del pagamento dell’imposta, come in questa fattispecie) si potrà ricorrere al cosiddetto “rappresentante leggero” che sarà tenuto unicamente all’integrazione della fattura ed alla compilazione del modello Intra 2-bis.

Qualora l’operatore comunitario non abbia già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentante leggero viene assunta dal gestore del deposito IVA.

Tale semplificazione viene meno con l’effettuazione della prima operazione attiva o passiva che  comporta il pagamento dell’imposta o il relativo recupero. Conseguentemente, a partire da tale momento, fermo restando la situazione pregressa, sorgono in capo al rappresentante tutti gli obblighi derivanti dalla normativa del tributo: fatturazione, registrazione, dichiarazione

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva

I beni extracomunitari possono essere introdotti nel deposito Iva solo dopo essere stati immessi in libera pratica in uno Stato della Comunità, Italia compresa, previo pagamento dei dazi doganali. I beni immessi in libera pratica, destinati ad essere introdotti nei depositi Iva, non pagano l’Iva in dogana.

Gli obblighi in capo al Committente sono:

  • dichiarare in Bolletta Doganale che i beni sono destinati ad essere introdotti in un deposito Ivaai sensi dell’articolo 50-bis comma 4, lettera b), del D.L. n. 331/93
  • rimettere alla Dogana che ha proceduto allo sdoganamento copia della bolletta doganale munita dell’attestazione di presa in carico e del numero attribuito da parte del gestore del deposito.
  • Registrare la bolletta doganale nel registro IVA acquisti

 La procedura consente all’operatore comunitario di introdurre merci nella Comunità, evitando il pagamento immediato dell’Iva in dogana.

Ciò risultando particolarmente vantaggioso soprattutto per i soggetti che non possono utilizzare il plafond non avendo i requisiti di esportatore abituale.

Cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva

Trattasi di cessioni intracomunitarie “atipiche“, in quanto, pur essendo effettuate nei confronti di un soggetto passivo comunitario, i beni non lasciano il territorio italiano, ma vengono immessi in un deposito Iva.

“Si tratta, in questo caso, delle cessioni nazionali in quanto i beni non escono dal confine di Stato e nelle quali l’Iva sarebbe normalmente dovuta.

Il vantaggio è evidente: in una cessione nazionale a soggetto comunitario quest’ultimo potrà non pagare l’Iva al cedente se i beni verranno immessi in un deposito Iva.

Il vantaggio si mostra ancora superiore se si pensa che, generalmente, il cessionario comunitario avrebbe dovuto richiedere il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti,  con le note lunghissime attese”

Gli obblighi in capo al Cedente nazionale, sono:

  • l’operazione non costituisce una cessione intracomunitaria bensì operazione interna, dunque non comporta dunque per il cedente italiano la compilazione degli elenchi
  • Emissione fattura di vendita:fino al 31/12/2021 nella fattura analogica sarà riportata  la dicitura: “non assoggetta ad Iva ai sensi dell’art. 50- bis, co. 4, lett. c), D.L. 331/1993”.
  • Dal 01/01/2022 sarà emessa fattura elettronico con tipo documento TD01  e codice natura N2.2
  • registrare la fattura nel registro IVA vendite