Premessa

Il 26 maggio scorso, è avvenuto lo scambio di lettere fra il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze  e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino,  con il quale viene  introdotto nelle operazioni commerciali fra i due Paesi la fatturazione elettronica.

È stabilito un periodo transitorio, che avrà inizio il prossimo 1° ottobre e terminerà il 30 giugno 2022, nel quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante SDI, mentre dal 1° luglio 2022 non potranno più essere emessi documenti in formato analogico ma esclusivamente  in formato elettronico via SdI.

In conseguenza dell’accordo con la Repubblica di San Marino, con l’articolo 12 del decreto-legge crescita n. 34/2019,  è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino.

Il 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 211273, con il quale vengono definite le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (in difformità rispetto alla normativa interna) e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Di fatto, tale provvedimento replicato anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C, salvo alcune eccezioni.

 

Cessioni di beni verso operatori sammarinesi

Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dallo  SDI all’ufficio tributario di San Marino, il quale:

  • verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione;
  • convaliderà la regolarità della fattura;
  • comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico

L’art. 3 comma 3 del DM 21 giugno 2021 dispone che laddove nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità il soggetto passivo italiano, nei successivi trenta giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento (ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72), senza dover corrispondere sanzioni o interessi.

Nel provvedimento in questione, l’Agenzia rende noto che accedendo ai servizi di consultazione  sarà possibile visualizzare non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l’esito conseguente ai controlli.

 

Acquisti di beni da operatori sammarinesi

Con riferimento alle cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell’IVA, l’art. 7 del DM 21 giugno 2021 stabilisce che:

  • l’imposta è versata dall’operatore economico di San Marino al proprio Ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro quindici giorni, trasferisce quanto ricevuto al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, trasmettendo gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
  • l’Agenzia, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi;

L’esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del DPR 633/72.

Anche in questo caso,  accedendo ai servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi” sarà possibile conoscere il risultato delle verifiche dell’Agenzia, indispensabile ai fini della detraibilità dell’IVA.

Analogamente, in caso di cessioni verso l’Italia in senza addebito d’imposta, sarà possibile visualizzare l’informazione circa  l’esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell’IVA prevista dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, “indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche” (art. 8 comma 1 del decreto citato).

 

Facoltativa la fattura elettronica relativa alle prestazioni di servizi

Nel provvedimento pubblicato il 05/08/2021  viene confermata la possibilità di emettere fattura elettronica mediante SdI anche con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate da operatori economici nazionali nei confronti di soggetti passivi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino.

 

Vendite a distanza

L’articolo 15 del Decreto prevede che le vendite a distanza di beni effettuate nei confronti di consumatori privati (ad esempio, le cessioni a distanza da soggetto passivo italiano nei confronti di consumatore sammarinese), scontano l’imposta nel Paese di destinazione al superamento della soglia di 28.000 euro. Tuttavia, anche al di sotto di tale soglia, il cedente potrà optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.

 

Codice destinatario operatori sammarinesi

L’Ufficio Tributario di San Marino ha predisposto il codice destinatario “2R4GT08”, che gli esercenti italiani dovranno indicare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei sammarinesi.

Si tratta di un codice unico per tutti i rapporti con le controparti di San Marino.

Sarà l’Ufficio tributario sammarinese a fare da Hub nei confronti dei propri operatori economici, essendo l’unico soggetto sammarinese accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.

Non è ancora noto se per i rapporti commerciali in esame l’Amministrazione Finanziaria Italiana replicherà tale modalità o se i sammarinesi dovranno utilizzare l’identificativo specifico della controparte italiana già utilizzato per la fatturazione interna.

È ragionevole attendersi che nel merito vi sia da parte  dall’Amministrazione finanziaria italiana,  un prossimo documento ufficiale chiarificatore.