I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Per il periodo 2020 la CU dovrà quindi essere trasmessa entro il 16 marzo 2021. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo, nella stessa data di scadenza, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” qualora cui la CU contenga dati che l’AdE deve utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate dei contribuenti.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2021.
Come già detto nel post dello scorso lunedì, la CU 2021 contiene una novità , vale a dire l’obbligo di attestazione di ricavi e compensi corrisposti nel corso del 2020 a persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo che ai sensi dell’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 si sono avvalsi del Regime forfettario anche se tali erogazioni non sono state assoggettate a ritenuta.
La Certificazione Unica deve essere compilata nella parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
In particolare è stato istituito il codice 12, da usare in modo specifico dai contribuenti in regime forfettario da utilizzare in sostituzione del codice 7 – “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta” che resta valido ai compensi corrisposti ai contribuenti minimi di cui all’art. 27 DL 98/2011).
Per completezza di informazione, oltre il nuovo Codice 12 è stato istituito anche il Codice 13 per i per i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto in virtù di quanto previsto dall’art. 19, c 1 del Decreto Liquidità.
La Decreto si riferisce ai compensi di:
- redditi di lavoro autonomo;
- rapporti di commissione;
- di agenzia;
- di mediazione e similari.
Si tratta di una opzione per i lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti di non subire le ritenute d’acconto nel caso in cui nel 2019 non avevano ricevuto compensi oltre i 400.000 euro e nel mese precedente non avevano sostenuto costi per lavoro dipendente o assimilato.
Per quanto riguarda le ripercussioni in #SAP c’è da aggiornare solo modello #CU con i nuovi codici.
Per quanto mi risulta, SAP ha rilasciato delle note da partire dall’ultima decade di gennaio 2021 ma riguardano tutte il mondo Payroll e nessuna che riguardi la gestione della Ritenuta d’Acconto in FI.